Tabagismo


Quadro Normativo Fumo | Ministero della Salute

In linea con le indicazioni dell’Oms, gli interventi di carattere legislativo rappresentano uno degli strumenti di salute pubblica più efficaci nella lotta al tabagismo. In particolare, le misure che tutelano i non fumatori dal fumo passivo, ovvero i divieti di fumo, hanno effetti positivi sia sui non fumatori che sui fumatori.

Gli inizi
L’Italia è sempre stata all’avanguardia in Europa per quanto riguarda la tutela dei non fumatori. La prima norma in questo senso risale infatti al 1975. La Legge n. 584 dell’11 novembre 1975, “Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico”, stabiliva il divieto di fumare in alcuni luoghi (art. 1), tra cui le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d’attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, i cinema, le sale da ballo.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”, ha poi esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l’erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici.

Queste norme, che pure hanno contribuito alla progressiva riduzione della prevalenza dei fumatori nel nostro Paese a partire dagli anni Ottanta, avevano tuttavia una portata limitata, in quanto escludevano il fumo solo da certi locali e non avevano un impatto notevole sui comportamenti dei fumatori, interferendo poco con le loro abitudini.

La svolta
I limiti di queste normative sono stati superati con la Legge 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51), “Tutela della salute dei non fumatori” (vedi anche versione inglese - pdf, 83 Kb), che ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati (abitazioni civili).

La legge non prevede un obbligo, ma concede la possibilità di creare locali per fumatori, le cui caratteristiche strutturali e i parametri di ventilazione sono stati definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003, che prevede anche le misure di vigilanza e sanzionamento delle infrazioni.

Etichettatura e composizione dei prodotti
Tra le altre misure volte alla riduzione della domanda di prodotti del tabacco ci sono le norme relative regolamentazione della composizione dei prodotti e all’etichettatura. In particolare, con il Decreto Lgs. n.184 del 24 giugno 2003 è stata recepita la Direttiva 2001/37/CE “Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco”. Questo provvedimento, che mira a favorire la protezione della salute e a informare correttamente i consumatori sui rischi legati all’uso del tabacco, stabilisce il tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, pari rispettivamente a 10 mg/sigaretta, 1 mg/sigaretta e 10mg/sigaretta, con i relativi metodi di misurazione.

Il Decreto individua, inoltre, il provvedimento non ancora emanato (Decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze) con cui definire i requisiti strutturali, tecnologici e funzionali dei laboratori di analisi autorizzati all’espletamento o alla verifica delle relative analisi e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori ed eventuali ulteriori analisi richiedibili ai fabbricanti per determinare il tenore e gli effetti sulla salute di altre sostanze contenute o derivate nei prodotti del tabacco capaci di procurare dipendenza.

Un’altra sezione molto importante è quella dedicata alle nuove norme per l’etichettatura dei prodotti del tabacco, riguardo sia al testo delle avvertenze generali e supplementari stampate sulle confezioni, sia alle caratteristiche grafiche (posizione, dimensioni, carattere e corpo del testo). Per garantire ai consumatori un’informazione più corretta è stato vietato l’uso sulle confezioni di prodotti del tabacco di tutte le diciture, le immagini o gli elementi figurativi ingannevoli, in grado cioè di dare l’impressione che alcuni prodotti siano meno nocivi di altri.

Il Decreto, inoltre, obbliga i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco a presentare annualmente alle autorità competenti un elenco completo di tutti gli ingredienti utilizzati nella produzione, corredato dei dati tossicologici.

La pubblicità
La regolamentazione della pubblicità è un altro strumento efficace nell’azione di contrasto al fumo.
La normativa vigente in materia è costituita dalla Legge 52 del 22 febbraio 1983, di conversione in legge del Decreto 4 del 10 gennaio 1983. Questo decreto, all’art. 8, sostituisce così l’articolo unico della Legge 165 del 10 aprile 1962: “la propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale o estero è vietata”, senza fare distinzioni tra pubblicità diretta e indiretta.

Con il Decreto ministeriale 425 del 30 novembre 1991, in attuazione della Direttiva 89/552/CEE (pdf, 55 Kb), è stata inoltre “vietata la pubblicità televisiva delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco, anche se effettuata in forma indiretta, mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione e vendita di tali prodotti...”.

L'art. 8 del Decreto 581 del 9 dicembre 1993, “Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”, vieta la sponsorizzazione di programmi da parte di "persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco...".

Con il Decreto Lgs. n. 300 del 16 dicembre 2004 è stata recepita la Direttiva 2003/33/CE, “Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco”, che regolamenta pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco aventi carattere transfrontaliero, nonché la distribuzione gratuita dei prodotti del tabacco a scopo promozionale. È stato così possibile completare il quadro normativo nazionale relativo alla pubblicità, che ha consentito, a partire dal 2005, di impedire l’uso del marchio di prodotti del tabacco durante i Gran Premi di Formula 1 d’Italia e di San Marino e i Moto GP.

E inoltre…
La normativa italiana sul tabagismo regolamenta anche altri aspetti, con l’obiettivo generale di tutelare la salute dei cittadini, in particolare dei giovani. Fin dal 1934, il Regio Decreto 2316, “Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia”, stabilisce, all’art. 25, il divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni, a cui è vietato anche di fumare nei luoghi pubblici.

Le leggi volte alla repressione del contrabbando del tabacchi lavorati hanno anche finalità di salute pubblica. La disponibilità di prodotti a basso costo favorisce i consumi ed è riconosciuto anche dall’Oms che l’eliminazione di tutte le forme di commercio illecito di prodotti del tabacco, attraverso l’attuazione di norme a livello internazionale e nazionale, costituisce un aspetto essenziale della lotta al tabagismo.

Nel nostro Paese sono puniti sia la vendita che l'acquisto dei prodotti di contrabbando; le ditte produttrici, inoltre, vengono considerate responsabili della destinazione del prodotto, che deve essere identificabile attraverso un sistema di riconoscimento.
La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 50 del 18 gennaio 1994 e dalla Legge 92 del 19 marzo 2001, “Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati”, che dispone pene severe per “chiunque introduca, venda, trasporti, acquisti o detenga nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali”, e prevede la “distruzione del tabacco lavorato sequestrato e il prelievo di uno o più campioni” su disposizione dell’autorità giudiziaria. La legge, per contrastare le organizzazioni criminali anche internazionali collegate alle attività di contrabbando, stabilisce che l’Amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi lavorati vigilino sull’effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. I produttori devono adottare un sistema d’identificazione dei prodotti che consenta una tracciabilità dei prodotti.

La normativa nazionale s’inserisce, pertanto, a pieno titolo nell’ambito proposto anche dall’Oms attraverso la Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco (versione italiana, traduzione non ufficiale), approvata nel maggio 2003 durante la 56a Assemblea mondiale della salute, di cui l’Italia è stata uno dei primi firmatari. Queste strategie prevedono un approccio multisettoriale al problema del tabagismo, attraverso interventi di promozione della salute, informazione, comunicazione e formazione, interventi legislativi in molti campi (estensione dei divieti di fumo per la protezione dagli effetti del fumo passivo, divieti di pubblicità, politiche dei prezzi, controllo del contrabbando, etichettature dei prodotti, informazione ai consumatori, ecc).


Ultimo Aggiornamento: 23/07/2008 15:36